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Ordinanza — n. 24959/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24959/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's failure to motivate the subjective element of the crime and the sentencing increases for continued offense. The court rejected these arguments as they merely reproduced criticisms already adequately examined and dismissed by the judges of the first instance without requiring a new specific analysis.

Regeste Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the judges of the first instance without providing a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Mots-clés

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inadmissibility appeal lack specific criticism reproduction prior analysis subjective element crime continued offense sentencing adaptation de la peine mode de calcul de l'amende majoration dissuasive

Dispositions légales citées

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Art. 648 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
ed alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 648 cod. pen
art. 337 cod. pen
ed alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod.
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Texte complet

LIAS KAJA KLODIAN) (CUI: 04MQUCM) nato il 11/11/1993 avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Duka Klodian (Alias Kaja Klodian); osservato che i motivi - seppur proposti da due distinti difensori - prospettano doglianze sovrapponibili, in relazione alle quali si svolgeranno le medesime considerazioni; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano il difetto della motivazione e la violazione di legge in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine al compendio probatorio comprovante gli elementi costitutivi dei reati contestati); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione sotto il profilo degli aumenti di pena operati per la continuazione con il capo 2 dell'imputazione, non supera la soglia di ammissibilità poiché contesta trattamento sanzionatori - che - contrariamente a quanto dedotto - risulta sorretto da una motivazione priva di illogicità manifeste e coerente con le emergenze processuali (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M