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Ordinanza — n. 24944/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion on motivation and lack of legal basis for mitigation claim.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24944/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different classification of the crime and a statutory mitigation, but the Court ruled that reviewing the logical consistency of the lower court's reasoning is prohibited in this jurisdiction. Furthermore, the claim for a specific mitigation was rejected as legally unfounded because the crime's severity precluded such leniency.

Regeste Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 311 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the logical consistency of the lower court's reasoning or substitute its own evaluation of evidence, and the mitigation for minor circumstances requires a holistic assessment of the crime's nature and consequences.

Mots-clés

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preclusion on motivation inadmissibility of appeal substitution of evaluation mitigation of minor circumstances criminal classification error tentative de brigandage fixation de la peine pour brigandage provocation publique au crime

Dispositions légales citées

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Art. 367 c.p.p.
Art. 311 cod. pen.
art. 311 cod. pen

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L.
Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv.
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Texte complet

a ROMA il 28/10/1991 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sara Ricci; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato contestato nell'ipotesi di tentata rapina, denunciando l'insufficienza e l'incongruenza della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, ma anche di verificare la tenuta logica della pronuncia attraverso il raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali modelli alternativi di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento, rilevando come, nel caso di specie, la fattispecie debba ritenersi consumata e non tentata, atteso che l'attività di osservazione predisposta dalla polizia giudiziaria non era finalizzata a prevenire il reato e che l'intervento degli operanti all'interno del supermercato è avvenuto per circostanze sopravvenute, quando la refurtiva era già nella piena disponibilità dell'agente (si veda, in particolare, la pagina 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (cfr.

Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M