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Ordinanza — n. 24868/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Court dismisses appeal claiming violation of criminal code articles regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24868/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mauro Cerullo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations of Article 192 and Article 131-bis of the Criminal Code, but the court found these claims infounded and lacking specific legal grounds. The appellate court correctly applied discretionary sentencing criteria and rejected generic mitigating circumstances based on prior criminal records and the severity of the harm caused.

Regeste Legislator

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Art. 192, Art. 131-bis, Art. 133 c.p.: Appeals against sentencing judgments must be specific and cannot merely reiterate arguments already examined by the lower court; discretionary assessments of particular leniency and generic mitigating circumstances are not subject to cassation review absent manifest illogic.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility particular leniency criteria generic mitigating circumstances specificity of legal grounds Cassazione Rome jurisdiction atténuation de la peine déduction des frais généraux remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Art. 192 c.p.
rte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Mauro Cerullo;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dilegge in ordine all’art. 192 cod.
Art. 131-bis c.p.
24562 del 18/4/2023, Montebello, nonmassimata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge in relazione all’art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
pen., risulta manifestamente infondato, inquanto − posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosicompiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod.
art. 192 cod. pen
rte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Mauro Cerullo;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dilegge in ordine all’art. 192 cod.
art. 131-bis cod. pen
24562 del 18/4/2023, Montebello, nonmassimata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge in relazione all’art. 131-bis cod.

Jurisprudence citée

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Sez. 2, n. 15091 del 2026, Pmc. Rizzi
Sez. 2, n. 15091 del 2026, Pmc. Rizzi, non massimata; Sez.
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Rizzi, non massimata; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, nonmassimata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge in relazione all’art.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D.
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D.,Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
275440 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, DeCotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, DeCotiis, Rv.
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Texte complet

rte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Mauro Cerullo;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dilegge in ordine all’art. 192 cod. pen. e vizio di motivazione in relazioneall’affermazione di responsabilità, non è formulato in termini consentiti dallalegge in questa sede oltre che manifestamente infondato, in quanto, contestandola valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, esso risultaprivo di effettiva specificità, essendo meramente reiterativo di profili di censuragià prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, con congrua e logica motivazione, conforme ai principi di dirittoaffermati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 15091 del 2026, Pmc. Rizzi, non massimata; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, nonmassimata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, inquanto − posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosicompiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra tra i poteridiscrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato inquesta sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delleargomentazioni postevi a sostegno − nel caso di specie, deve sottolinearsi comei giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cuiall’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. exmultis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando quali ragioni ostativealla configurabilità della particolare tenuità del fatto l’abitualità della condotta, afronte dei numerosi precedenti penali, anche della stessa specifici, ascrittiall’odierno ricorrente, nonché l’entità non trascurabile del danno cagionato allapersona offesa;osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’omessaapplicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamenteinfondato, in quanto, a fronte di una richiesta priva di concreta specificitàprospettata dalla difesa, la Corte territoriale ha posto a base del diniego delleinvocate attenuanti una congrua motivazione, conforme ai principi didiritto affermati da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anchecon l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D.,Rv. 275440 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in taledirezione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es. Sez.6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, DeCotiis, Rv. 265826 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI