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Ordinanza — n. 24643/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance order rejecting appeal for lack of specificity.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24643/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued the lower court erred in rejecting the appeal due to a lack of specificity regarding the alleged entry into the dwelling and the attempted theft. The court found the lower court's reasoning sufficiently detailed and noted no logical correlation between the cited grounds and the rejection, thus dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, provided the lower court has analytically explained the reasons for this defect.

Mots-clés

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lack of specificity inadmissibility of appeal criminal procedure code entry into dwelling attempted theft Court of Cassation procedural defect motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
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Texte complet

posto da: MZHIKA GLEDISON nato il 04/11/1987 avverso l'ordinanza del 16/02/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Gledison Mzhika ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nel suo interesse avverso la sentenza pronunciata in primo grado che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio e tentato furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla ritenuta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità - è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale indicato analiticamente (pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata) le ragioni fondanti il ritenuto difetto di specificità estrinseca dei motivi d'appello quanto all'ipotizzato errore dell'imputato nell'entrare all'interno dell'abitazione e alla prospettata inidoneità dell'azione con riferimento al reato di furto e la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod, proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che il secondo motivo è indeducibile perché prospetta censure logicamente subordinate all'accoglimento del primo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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