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Ordinanza — n. 24626/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of admissibility and failure to apply non-prosecution grounds.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24626/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by the three Rodia brothers inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged the appellate court's decision regarding evidence evaluation and the non-prosecution provision of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments as generic, citing established case law that appellate reasoning on evidence is unassailable and that the lower court correctly applied legal principles to deny the specific defenses raised.

Regeste Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals alleging violation of law or lack of motivation regarding evidence assessment or non-prosecution grounds are inadmissible if they lack specific critical analysis and merely reproduce arguments already examined and rejected by the appellate court.

Mots-clés

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inadmissible appeals non-prosecution grounds evidence evaluation lack of motivation appellate review limits atténuation de la peine mémoire de recours insuffisant modification de la demande

Dispositions légales citées

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Art. 131-bis cod. pen.
253214); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
253214); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Jurisprudence citée

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Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, PG c/ Caratelli
Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, PG c/ Caratelli, Rv.
Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013
274996 - 02; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv.
Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014
257086; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep.
Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo
261799 - 01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
282693 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Texte complet

posti da: RODIA SALVATORE nato a SERINO il 16/03/1967 RODIA MARIO nato a ATRIPALDA il 19/11/1995 RODIA GOFFREDO nato a ATRIPALDA il 17/06/1998 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Salvatore Rodia, Mario Rodia e Goffredo Rodia, con un unico atto; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non è consentito in questa sede, essendo connotato da genericità e assenza di pertinenza censoria, omettendo un effettivo confronto con la congrua motivazione con cui i giudici di appello, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, PG c/ Caratelli, Rv. 274996 - 02; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Pr, Rv. 261799 - 01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410 - 01), hanno evidenziato l'insussistenza della necessità di procedere all'assunzione di nuove prove, dovendosi confermare il giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti sulla base della linearità e attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in questa sede, se corredata da idonea motivazione (cfr.

Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, oltre che manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), ha congruamente indicato gli elementi che impediscono di ritenere il fatto di lieve entità e di riconoscere le invocate attenuanti (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Gius ppe Nicastrb- Lucia Aielli S 1 e kL(.5" R A€)LLs