Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding criminal charge qualification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified a criminal act under Article 648 rather than 648-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as merely reiterative of arguments already dismissed at the appellate level without providing a specific logical comparison.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 648-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected without offering a specific comparison with the correct legal reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
posto da: BRUNO ANGELO nato a NAPOLI il 23/09/1987 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Bruno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 648- bis cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua motivazione (si veda la pag. 3 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M