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Ordinanza — n. 24579/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for generic factual complaints lacking legal grounds and proper formulation.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24579/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to generic factual complaints lacking specific legal grounds and data. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding the subjective element of the crime under Article 615 ter of the Penal Code, but the court found the appeal abstract and insufficiently reasoned. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of cassation.

Regeste Legislator

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Art. 615 ter cod. pen.; Appeals based on generic factual complaints lacking specific legal grounds and proper formulation are inadmissible.

Mots-clés

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cassation appeal inadmissibility generic factual complaints subjective element of crime Article 615 ter penal code lack of legal grounds protection des signes publics pavillons infractions contre la paix publique

Dispositions légales citées

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Art. 615 ter cod. pen.
Letto il ricorso di Domenico Scarpinato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 615 ter cod.
art. 615 ter cod. pen
Letto il ricorso di Domenico Scarpinato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 615 ter cod.
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Texte complet

posto da: SCARPINATO DOMENICO nato a PALERMO il 17/12/1987 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Scarpinato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 615 ter cod. pen., è inammissibile in quanto costituto da generiche doglianze in punto di fatto, peraltro astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che, per altro verso, il motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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