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Ordinanza — n. 24554/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific factual support.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24554/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ezaouaoui Ayoub inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a lighter penalty under Article 628 of the Penal Code, citing a Constitutional Court ruling, but the court found his arguments generic and abstract. The decision rests on the failure to provide specific legal reasons or factual data to support the claim, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 624 bis cod. pen.; Art. 360-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, abstract, and lack the specific legal reasons and factual data required to support the request.

Mots-clés

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inadmissible appeal generic arguments lack of factual data penal code application court costs motivation insuffisante des griefs constitutionnels répudiation d'une personne brigandage qualifié

Dispositions légales citées

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Art. 628 cod. pen.
4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen. in ordine all'ipotesi di lieve entità prevista dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n.
Art. 624 bis cod. pen.
in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr.
Art. 360-bis c.p.p.
art. 624 bis cod. pen
in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr.
art. 628 cod. pen
4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen.

Jurisprudence citée

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RV 276551
RV 276551), come pure non hanno pertinentemente mancato di rilevare i giudici di merito a pag.
Corte Costituzionale n. 86/2026
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Texte complet

posto da: EZAOUAOUI AYOUB (CUI 067R61P) nato il 30/05/1996 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ezaouaoui Ayoub; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 628 comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. RV 276551), come pure non hanno pertinentemente mancato di rilevare i giudici di merito a pag. 4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen. in ordine all'ipotesi di lieve entità prevista dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2026, è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M