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Ordinanza — n. 24497/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific evidence mischaracterization allegations.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24497/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Filadoro Salvatore and Esposito Gennaro inadmissible regarding their conviction for the crime in Article 455 of the Penal Code. The appellants argued for a substantive review of factual evaluations and a new fact-finding, but the court found these censure lacked specific allegations of evidence mischaracterization. Consequently, the court rejected the request for a merits review, citing established precedent that such broad challenges are procedurally barred.

Regeste Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must allege specific mischaracterizations of evidence; general requests for a new factual reconstruction or a review of the court's value judgments are inadmissible.

Mots-clés

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inadmissibility of appeal specific mischaracterization review of evidence factual reconstruction Article 600 c.p.p. Article 601 c.p.p. procedural bar falsification des timbres officiels de valeur

Dispositions légales citées

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 455 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Filadoro Salvatore ed Esposito Gennaro erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 455 cod.
art. 455 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Filadoro Salvatore ed Esposito Gennaro erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 455 cod.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Texte complet

posti da: FILADORO SALVATORE nato a NAPOLI il 12/09/1963 ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 12/01/1981 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Filadoro Salvatore ed Esposito Gennaro erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti, con i quali deducono un unico e sostanzialmente identico motivo di ricorso; - che i ricorrenti, con l'unico motivo dei loro ricorsi, hanno articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i P.Q.M