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Ordinanza — n. 24491/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific evidence mischaracterization allegations.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24491/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment that had declared the theft crime prescribed while upholding civil liability. The court found the appeal sought a substantive review of factual evaluations without alleging specific evidence mischaracterizations, violating procedural limits on cassation review.

Regeste Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when it seeks a substantive review of factual evaluations without alleging specific mischaracterizations of evidence or applying the principle of non-merit review.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility lack of specific allegations factual evaluation review evidence mischaracterization cassation procedural limits indemnisation de l'erreur judiciaire indemnisation des victimes d'infractions versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Texte complet

posto da: PRATI FRANCO nato a REGGIO EMILIA il 20/12/1960 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Reggio Emilia aveva condannato Prati Franco, per il reato di furto, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando la prescrizione del reato e confermando le statuizioni civili; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, in ogni caso, in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato, la Corte di appello ha reso congrua motivazione (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il r P.Q.MU Pure. Giudiziario Marz e Sartris 2