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Ordinanza — n. 24430/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal critique.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24430/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on was a factual complaint rather than a legal violation. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence, but the court noted this constitutes a mere expression of dissatisfaction without specific legal critique. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Cassation appeals must be formulated in legal terms; mere factual complaints or repetitions of lower court arguments without specific legal critique are inadmissible.

Mots-clés

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cassation appeal admissibility factual complaints inadmissible legal critique requirement lower court facts review mere expressions of dissatisfaction motivation insuffisante des griefs constitutionnels motifs de cassation examen des griefs formels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
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Texte complet

posto da: GARDNER THEA ( CUI 014YZYM ) nato a BOLZANO il 08/12/1976 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Thea Gardner; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati contestati in rubrica, anche in relazione alla erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di merito che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrate, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, le fattispecie di reato contestate all'imputata); che a tale riguardo, infatti, deve considerarsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, inoltre, le doglianze proposte risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dovendo in proposito ribadirsi come siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M