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Ordinanza — n. 24426/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentencing, upholding trial court's discretion on penalty gradation under Italian Penal Code.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24426/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the sentence was excessive due to a failure to apply generic mitigating circumstances in their maximum extent. The court rejected this, stating that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating factors falls within the trial judge's authority under the Penal Code.

Regeste Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretion of the judge of the merits, who must exercise it in accordance with the principles set forth in the cited articles.

Mots-clés

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sentencing discretion penal code provisions mitigating circumstances inadmissible appeal trial judge authority sanctions pécuniaires mode de calcul de l'amende quotité de la peine

Dispositions légales citées

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Jurisprudence citée

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Texte complet

E nato a NAPOLI il 18/09/1991 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Caiazzo; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano sia la gravità del reato, desunta dalle modalità della condotta, dal consistente valore economico del bene ricettato e dalla particolare intensità del dolo dell'imputato, sia la capacità a delinquere di quest'ultimo, valutata alla luce dei precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M