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Ordinanza — n. 24377/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian court dismisses appeal for lack of special power of attorney and discretionary sentencing review.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24377/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a missing special power of attorney required for the defense to access alternative sentencing options. The lower court had already rejected the substitute penalty based on the defendant's history of selling counterfeit goods, a fact the Supreme Court found adequately reasoned. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regeste Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The defense must hold a special power of attorney to request alternative sentencing, and the judge's discretionary evaluation of such penalties, when properly motivated, is immune from appellate review.

Mots-clés

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special power of attorney alternative sentencing substitute penalty discretionary power inadmissible appeal counterfeit goods Italian criminal law nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Art. 133 cod. pen.
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché la valutazione, se sul punto adeguatamente motivato come nella specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 133 cod. pen
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché la valutazione, se sul punto adeguatamente motivato come nella specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.

Jurisprudence citée

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Sez. 2, n. 40228 del 28/10/2025, Musolino
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
pen., sicché la valutazione, se sul punto adeguatamente motivato come nella specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
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Texte complet

LA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diop Modou; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di diniego della pena sostitutiva della pena detentiva breve (detenzione domiciliare ovvero semilibertà), è manifestamente infondato; che, correttamente, la Corte di appello ha rilevato, in primo luogo, l'assenza di procura speciale in capo al difensore per accedere alle pene sostitutive ( quella in atti è effettivamente stata rilasciata solo per proporre impugnazione): va ricordato al riguardo che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore deve contenere elementi da cui inferire la volontà dell'imputato di conferirgli il potere di manifestare il consenso all'applicazione della pena sostitutiva, non essendo sufficienti, a tal fine, le parole "procura speciale" trascritte nell'intestazione e il generico riferimento, nell'oggetto, a "tutte le facoltà di legge inerenti il mandato difensivo" (Sez. 2, n. 40228 del 28/10/2025, Musolino, Rv. 289020 - 01); che, in ogni caso, la Corte di appello si è comunque espressa sulla inidoneità della pena sostitutiva argomentando con riferimento ai numerosi precedenti specifici e al fatto che lo stesso imputato aveva dichiarato di vendere merce con marchi contraffatti da vent'anni come unica fonte di reddito; che in tema di pene sostitutive, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché la valutazione, se sul punto adeguatamente motivato come nella specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M