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Ordinanza — n. 24353/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance judgment on forged checks for lack of specific grounds.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24353/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant. The appellant argued for a lack of reasoning regarding responsibility, a delay in the appeal trial due to the lawyer's professional impediment, and the recognition of generic mitigating circumstances. The court found these arguments infounded because the lower court adequately addressed the lack of underlying relationships for the forged checks, the defendant failed to document the lawyer's impediment, and no positive elements existed to support generic mitigation despite prior convictions.

Regeste Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: The recognition of generic mitigating circumstances is not a right but requires positive elements; their absence justifies denial, and the lower court's reasoning suffices without explicit citation of prior unrecorded offenses.

Mots-clés

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generic mitigating circumstances forged checks liability appeal delay impediment lack of positive elements inadmissible appeal circonstances atténuantes mémoire de recours insuffisant responsabilité pénale restreinte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 62-bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif.
art. 62- bis cod. pen

Jurisprudence citée

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non rileva, di per sé sola, lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier
281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
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Texte complet

E nato a NAPOLI il 12/12/1990 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Caruson Emanuele; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha ampiamente argomentato sul punto evidenziando la mancata allegazione da parte dell'imputato di validi rapporti sottostanti gli assegni clonati di cui aveva avuto la personale disponibilità e che aveva messo all'incasso (pag. 4 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato accoglimento dell'istanza di differimento della celebrazione del giudizio di appello per impedimento professionale del difensore è privo di specificità non confrontandosi con la statuizione della Corte territoriale laddove ha evidenziato che i concomitanti impegni non erano stati documentati; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che la diminuente de qua è stata esclusa dando conto, da un lato, dei precedenti penali per reati della medesima indole e, dall'altro, dell'assenza di elementi positivi valutabili in tal senso, neppure introdotti con l'atto di appello; che il collegio di merito si è pertanto uniformato al consolidato orientamento di questa Corte per il quale il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; soprattutto dopo la modifica dell'art. 62- bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non rileva, di per sé sola, lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M