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Ordinanza — n. 24307/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grievances and lack of new arguments.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24307/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction on two grounds: alleged lack of subjective intent for the crime of forgery and refusal of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as repetitive grievances already adequately addressed in the appealed judgment, finding no new arguments to warrant re-examination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals characterized by repetitive grievances or manifestly unfounded claims regarding motivation are inadmissible if they do not confront the contested judgment with new arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal repetitive grievances lack of new arguments subjective intent mitigating circumstances double incrimination panachage principe de la double peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Généré par l'IA

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Texte complet

da: PANNIA SALVATORE nato a VIBO VALENTIA11 19/02/1966 , avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Pannia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado affidando le proprie doglianze a due motivi; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falso in contestazione - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure reiterative di profili di doglianza già adeguatamente trattati nella sentenza impugnata con cui non si confronta realmente, nonché manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando come l'imputato abbia scientemente esposto dati non veri all'interno della dichiarazione presentata;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del quantificato aumento per la recidiva - è parimenti inammissibile in quanto caratterizzato da censure reiterative di profili di doglianza anch'essi già adeguatamente trattati, asserendo un vizio di motivazione non emergente dalla sentenza, con cui la Corte ha negato le invocate attenuanti alla luce sia della gravità della condotta, della riprovevolezza del mendacio relativo a condanne gravi, della rilevanza degli interessi tutelati dalle disposizioni normative violate, sia dell'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine e della «pessima biografia penale dell'imputato»;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in