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Ordinanza — n. 24129/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and generic repetition of grounds.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24129/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fonte Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected for lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as it failed to address the uncontested identification or the unchallenged link between the magnetic card and the ATM transaction. The second ground was deemed totally generic and repetitive, rendering the entire appeal merely apparent and devoid of merit.

Regeste Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal lacking specific grounds that do not confront the lower court's decision or consisting of generic and repetitive arguments is inadmissible.

Mots-clés

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lack of specificity generic appeal grounds inadmissibility of appeal Code of Criminal Procedure repetitive arguments fausse monnaie identification crédible preuves fabriquées

Dispositions légales citées

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Fonte Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di responsabilità lamentando, in particolare, l'insufficiente riconoscimento fotografico, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett.
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Texte complet

posto da: FONTE GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 02/01/1955 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; IiRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fonte Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di responsabilità lamentando, in particolare, l'insufficiente riconoscimento fotografico, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., dato che il motivo non si confronta con la sentenza, ove si evidenzia, da un lato, la incontestabilità del riconoscimento effettuato dal gioielliere, e, dall'altro, la mancata contestazione, fin dall'appello, del collegamento tra l'utilizzazione della tessera magnetica in gioielleria e quella avvenuta presso il bancomat; considerato che il secondo motivo è totalmente generico e ripetitivo, al punto da risultare meramente apparente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Co sigliere estensore Il Preside eF ances o Florit Luciano periali 1 - ; r DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 1 pG 2026