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Ordinanza — n. 24109/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive and non-argumentative grounds regarding extortion reclassification.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24109/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Vizzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vizzi argued that the lower court failed to reclassify the crime as attempted extortion under Article 392 of the Penal Code, but his grounds were deemed repetitive of arguments already rejected at the appellate level. The court upheld the decision because the appellant's submissions lacked specific argumentation and the appellate court had correctly applied established legal principles regarding the elements of extortion.

Regeste Legislator

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Art. 392 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already disallowed in the lower instance and fail to provide specific, argumentative criticism of the judgment.

Mots-clés

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repetitive appeal grounds inadmissibility cassation attempted extortion reclassification lack of argumentation Article 392 Penal Code publicité des prix surveillance des prix prix surfait

Dispositions légales citées

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Art. 392 cod. pen.
Letto il ricorso di Antonino Vizzi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione nella fattispecie di cui all'art. 392 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 392 cod. pen
Letto il ricorso di Antonino Vizzi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione nella fattispecie di cui all'art. 392 cod.
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Texte complet

posto da: VIZZI ANTONINO nato a PALERMO il 19/12/1971 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonino Vizzi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione nella fattispecie di cui all'art. 392 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché reiterativo di profili di censura - non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso - già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; osservato, per contro, che la Corte ha speso congrue e logiche argomentazioni, oltre ad avere fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità; lette, in particolare, le pagg. 6-7 dell'impugnata sentenza, dove la Corte d'appello - dopo avere richiamato il principio secondo cui la minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, può essere manifestata in modi e forme differenti, essendo soltanto necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo - spiega come, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei testimoni e dai fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza emerga chiaramente il comportamento aggressivo e intimidatorio dell'odierno ricorrente, nonché la sua consapevolezza dell'ingiusto profitto, anche alla luce dell'esito favorevole alla persona offesa nel contenzioso civile relativo al sinistro stradale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M P.Q.M