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Ordinanza — n. 24108/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Court dismisses appeal as mere repetition of rejected arguments without new legal critique.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24108/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sara Castaldo inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant's arguments regarding the crime's existence and sentencing discretion were deemed to be a mere repetition of points already rejected by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the court refused to re-evaluate the facts or the judge's discretionary decisions, adhering to the principle that appeals must offer substantive legal critique rather than reiterating previous failures.

Regeste Legislator

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Art. 360, c. 4 n. 1 c.p.p.; Art. 360, c. 4 n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it constitutes a mere repetition of arguments already rejected in the lower court, lacking a specific and substantive legal critique of the judgment's reasoning.

Mots-clés

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inadmissible appeal mere repetition double conformity substantive critique court costs sentencing discretion preclusive principle concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Art. 360, c. 4 n. 1 c.p.p.
Art. 360, c. 4 n. 2 c.p.p.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Texte complet

posto da: CASTALDO SARA nato a CARINI il 30/12/1980 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sara Castaldo e considerato che esso è fondato su motivi costituenti pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello ed ivi puntualmente disattesi, tanto da risultare aspecifici in quanti soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; osservato, in particolare: - sulla procedibilità (motivo I), la doglianza si infrange, a fronte di una doppia conforme sul punto (come su tutto il merito, peraltro), con la preclusione, per questa Corte, di operare una ricostruzione alternativa, in assenza di illogicità motivazionali manifeste, nemmeno dedotte; - sulla sussistenza del reato (nell'aspetto concorsuale, e nella dimensione tanto soggettiva quanto oggettiva - motivo II), come sulla omessa valutazione di argomentazioni o travisamento delle prove (motivo III), è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare, a fronte di una doppia conforme, una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, pretendono una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo, a fronte di un corretto esercizio della discrezionalità sanzionatoria (pg. 5), basato su plurimi indici, con i quali il motivo di ricorso solo selettivamente si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M