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Ordinanza — n. 24085/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Court dismisses appeal against knife carrying fine citing lack of new factual evaluation power.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24085/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a 750 euro fine for carrying a knife inadmissible. The appellant argued for acquittal based on lack of knowledge regarding the knife's presence, but the court rejected this as a new factual evaluation. The court ruled that appellate judges cannot re-evaluate facts or adopt different parameters than the trial court, rendering the appeal void.

Regeste Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts established by the trial court or adopt new parameters for fact-finding, and appeals based on such grounds are inadmissible.

Mots-clés

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appellate review limits factual evaluation power knife carrying offense procedural inadmissibility Cassation jurisdiction possession illicite d'armes délit non intentionnel preuve de l'intention coupable

Dispositions légales citées

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Art. 4 L. 110/75
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art. 4 L.
Art. 616 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
art. 616 c.p

Jurisprudence citée

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Texte complet

l TRIBUNALE di Ivreadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Ivrea con sentenza del 27 ottobre 2025 ha condannatoPezzetti Tonion Alessio per il porto di un coltello, previo riconoscimentodell’ipotesi di lieve entità, alla pena di 750 euro di ammenda.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art. 4 L. 110/75 e vizio di motivazione.In ragione della provata inconsapevolezza in capo all’imputato circa lapresenza del coltello egli sarebbe dovuto andare assolto dall’addebito.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).Il ricorrente propone una valutazione delle emergenze probatorie differenteda quella effettuata nel provvedimento impugnato senza confrontarsi con lamotivazione avversata e sollecitando questa Corte ad effettuare un’operazioneinibita in sede di legittimità.La motivazione del provvedimento impugnato è logica, priva dicontraddizioni e completa e il Tribunale ha fatto corretta applicazione dellanorma incriminatrice, pertanto il provvedimento è scevro dai vizi denunciati.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi