Legislator Jurisprudence & Législation
Ordinanza — n. 23979/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation dismisses appeal for lack of specific legal grounds and failure to demonstrate interest in correction hearing.

Numéro de cause Ordinanza — n. 23979/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic legal arguments and a failure to prove interest in the correction hearing. The appellant challenged the Tribunal's material error correction, citing unspecified legal defects and a violation of adversarial proceedings. The court rejected these claims, noting that general censure without specific legal reasoning and without demonstrating a concrete interest in the hearing renders the appeal inadmissible under established case law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 178 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal against a material error correction is inadmissible if the grounds are generic and the appellant fails to demonstrate a concrete interest in the correction hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
material error correction inadmissible appeal adversarial proceedings concrete interest hearing generic legal grounds rectification d'erreur matérielle révision procédurale contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo
che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv.
Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza
Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GIOVINA nato a PESCARA il 21/01/1996 avverso l'ordinanza del 05/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; letta la memoria;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha proceduto alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nell'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Giovina Spinelli; i motivi di ricorso consistono in censure generiche che non esplicitano, da un lato, le ragioni di diritto poste a loro fondamento e, dall'altro, con specifico riguardo al secondo, l'interesse alla definizione del procedimento di correzione nel contraddittorio tra le parti; considerato, in particolare che: con il primo motivo si indicano una serie di carenze del provvedimento oggetto di correzione che, essendo pacifica la riferibilità dell'ordinanza alla odierna ricorrente (stante anche il riferimento al titolo che ha giustificato la revoca alla Spinelli), sono manifestamente infondate; per quanto concerne la seconda censura genericamente riferita alla violazione del contraddittorio, deve essere richiamato l'orientamento per cui «l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01;

Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichi P.Q.M