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Ordinanza — n. 23959/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding revocation of suspended sentence based on prior benefit usage.

Numéro de cause Ordinanza — n. 23959/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 168 of the Penal Code by incorrectly comparing crime dates instead of sentence finality dates. The court rejected this, noting the appellant's argument fell outside the decision's reasoning and was factually unfounded because the appellant had already previously enjoyed a suspended sentence.

Regeste Legislator

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Art. 164, ultimo comma; Art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.: In cases of revocation of conditional sentence suspension, the priority of a subsequently judged crime must be determined by the date the granting sentence becomes irrevocable, not the date of the crime itself.

Mots-clés

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conditional sentence revocation prior benefit usage sentence finality date crime commission date inadmissible appeal Art. 168 Penal Code court costs and fine révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
anche in considerazione della precedente fruizione del beneficio della sospensione condizionale con sentenza del Tribunale militare di Roma del 27 ottobre 1995; il ricorso contesta violazione di legge sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020
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Texte complet

lta dal Consigliere VINCENZO GALATI; letta la memoria;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che: il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Rocco Anguissola con le sentenze emesse dallo stesso Giudice, rispettivamente, il 27 dicembre 2017 (irrevocabile il 30 ottobre 2018) e il 19 luglio 2018 (irrevocabile il 15 marzo 2019) ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, ultimo comma e 168, primo comma, n. 2, cod. pen. anche in considerazione della precedente fruizione del beneficio della sospensione condizionale con sentenza del Tribunale militare di Roma del 27 ottobre 1995; il ricorso contesta violazione di legge sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. ponendo a raffronto le due sentenze contenenti il beneficio revocato e facendo riferimento alle date di commissione dei reati ivi giudicati; considerato che: la censura si colloca al di fuori della ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e contiene, peraltro, una deduzione manifestamente infondata in ragione del fatto che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (fra le molte, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056 - 01); anche la sentenza divenuta definitiva il 15 marzo 2019 riguarda fatto anteriormente commesso (10 aprile 2017) rispetto a quello giudicato con sentenza definitiva il 27 dicembre 2017; ritenuto pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dic P.Q.Mgrkt cA GI.12016 * Giudiziario 0Fugge . Maria De