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Ordinanza — n. 23902/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Court dismisses appeal against prison permission denial due to prior lateness and victim fear.

Numéro de cause Ordinanza — n. 23902/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the prisoner's request for a parole permission because of a previous late return and the victim's expressed fear of the offender's aggressive behavior. The appellate court ruled that the appeal merely sought an alternative reading of facts without addressing the original decision's reasoning.

Regeste Legislator

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Art. 608 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a parole permission denial is inadmissible if it constitutes a mere re-evaluation of facts without engaging with the court's specific reasoning regarding prior violations and victim safety concerns.

Mots-clés

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parole permission denial prison disciplinary appeal inadmissible appeal victim fear evidence prior lateness violation Corte di Cassazione procedural inadmissibility obstacles à l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Art. 608 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Texte complet

el TRIB. SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Emiliano Del Signore avversol’ordinanza con cui in data 16.10.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma harigettato un reclamo contro il provvedimento di rigetto da parte del Magistrato disorveglianza di Frosinone di un permesso premio;Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo, perché inoccasione di un precedente permesso il detenuto era rientrato in ritardo e perchéil permesso avrebbe dovuto essere goduto presso il domicilio della madre, laquale abita accanto alla parte lesa del reato per cui Del Signore sta espiando lapena;Considerato che il ricorso è meramente rivalutativo e si diffonde sullagiustificazione del precedente ritardo, senza confrontarsi con la motivazione delprovvedimento, che ha comunque stigmatizzato il mancato avviso del posticipatorientro in istituto e che richiamato la circostanza che la persona offesa abbiamanifestato timore per gli atteggiamenti aggressivi del condannato;Ritenuto che, in definitiva, il ricorso consista nella sollecitazione di una nonconsentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI