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Ordinanza — n. 23709/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft as mere factual complaints violate admissibility rules.

Numéro de cause Ordinanza — n. 23709/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding the declaration of responsibility for aggravated theft, but the court found these arguments to be mere expressions of dissatisfaction rather than substantive legal critiques. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific, argumentative nature required by law to exercise the admissibility review.

Regeste Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals based solely on factual dissatisfaction without specific argumentation are inadmissible as they fail to enable the reviewing court to identify the grounds for its own scrutiny.

Mots-clés

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admissibility of appeal mere factual complaints aggravated theft procedural costs Cassation review aggravation de la peine action civile accusation de vol

Dispositions légales citées

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate e generiche per indeterminatezza perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Texte complet

MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Issame Hamzawi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato di legittimità secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Le stesse si devono considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Nella specie vi è congrua motivazione, in quanto il giudice di merito evidenzia come il ricorrente sia stato chiaramente individuato, quale autore del furto dalla persona offesa, le cui dichiarazioni hanno trovato preciso riscontro nelle altre testimonianze.

3. Rilevato che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate e generiche per indeterminatezza perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata è logicamente corretta e congrua mentre le censure proposte non indicano gli elementi che sono alla base della critica, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M