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Ordinanza — n. 23681/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacking specific grounds under procedural code.

Numéro de cause Ordinanza — n. 23681/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for omitted mitigating circumstances and a failure to evaluate specific acquittal causes, but the court found these arguments indeterminate and lacking required specificity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regeste Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal generic grounds procedural code specificity requirement supervisory power acquittal causes mitigating circumstances fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., sono entrambi generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denunzia il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denunzia il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Texte complet

nsigliere MATILDE BRANCACCIO; v,OSSERVA 1. Rilevato che Filomena Lupo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile dei delitti di truffa e spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denunzia il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sono entrambi generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara in P.Q.Mk- ZÒ6 )2026 Giudiziario sapirir