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Ordinanza — n. 23673/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing merits already decided by lower court.

Numéro de cause Ordinanza — n. 23673/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the arguments merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the exclusion of personal drug use and the reclassification of the offense, but the appellate court had already thoroughly illustrated why these defenses failed based on the drug's introduction into a penitentiary. Consequently, the court ruled that no critical comparison was made with the merits judgment, rendering the appeal procedurally invalid.

Regeste Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals that merely reproduce criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance without critical engagement are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal reproduction of merits lack of critical comparison procedural inadmissibility drug possession offense pharmacodépendance trafic aggravé de stupéfiants acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
309, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, medesimo decreto.
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Texte complet

nato a REGGIO EMILIA il 22/11/2001 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Rizki Marouane ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa il 28/10/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena per avere escluso la contestata aggravante di cui all'art. 80, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, medesimo decreto.

Ritenuto che i due motivi sollevati (manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente; nonché in relazione alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, rispetto alla quale si deduce anche la violazione di legge), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con cui il ricorrente non opera alcun confronto critico.

La sentenza impugnata (p.

3) ha congruamente illustrato le ragioni per le quali deve ritenersi escluso l'uso esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto; così come ha adeguatamente escluso la ricorrenza della invocata fattispecie di cui al comma 5 del predetto art. 73, evidenziando l'accentuata valenza offensiva dell'avvenuta introduzione della sostanza all'interno di un istituto penitenziario e con modalità dalla particolare valenza decettiva (per ingestione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M_IN CANCZILERiA k 26 6. 2026 Il Pungi GiodiAiari oIl Sanli / s