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Ordinanza — n. 23553/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation and unreviewable sentencing balance.

Numéro de cause Ordinanza — n. 23553/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a sentence reforming a fraud conviction by balancing aggravating and mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the arguments sought a review of factual evaluations without specific proof of evidence misrepresentation and questioned the discretionary sentencing balance, which is non-reviewable in cassation.

Regeste Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The cassation court cannot review the substantive evaluation of facts or the discretionary balance between aggravating and mitigating circumstances unless specific misrepresentation of evidence is alleged and proven.

Mots-clés

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cassation appeal inadmissibility sentencing balance review aggravating mitigating circumstances evidence misrepresentation requirement substantive review prohibition banqueroute frauduleuse manquements financiers sanctions pécuniaires

Dispositions légales citées

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
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Texte complet

nato a NAPOLI il 19/03/1955 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con sentenza emessa il 22, czahum~-I 2022, il Tribunale di Napoli aveva condannato Bosso Giuseppe, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società "F.C.E." (già "Gruppo Impianti s.r.l."), fallita il 23 luglio 2008; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, e rideterminando la pena; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo è inammissibile, atteso che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.M