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Ordinanza — n. 23286/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere complaints lacking specific legal critique.

Numéro de cause Ordinanza — n. 23286/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it consisted solely of complaints without specific legal critique. The appellant argued for acquittal based on a misclassification of the crime from robbery to attempted theft, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regeste Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reproduce grievances from lower courts or assertively contest the decision without providing a specific critique addressing the legal or factual grounds used by the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal mere complaints repetitive grievances lack of specific critique cassation procedure tentative de brigandage fixation de la peine pour brigandage classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 162-ter cod. pen

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
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Texte complet

LIA JESUS natctil 11/04/1963 • avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il -ricorso proposto nellìin-teresse di Delia Jesus Avila Torres; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina, con particolare riguardo alla erronea valutazione degli elementi probatori prospettati con i motivi di gravame che avrebbero consentito la riqualificazione del fatto nella fattispecie di tentato furto, con conseguente declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputata (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come la versione dei fatti fornita dalla prevenuta e dalla sua complice, finalizzata ad escludere la commissione di alcuna azione di violenza rivolta contro il sorvegliante durante la fase di repressione dell'asporto della merce, risultasse smentita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal direttore dell'esercizio commerciale, che risultavano del tutto affidabili ed attendibili in ragione della loro linearità e congruenza); che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M