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Ordinanza — n. 23280/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of admissibility due to preclusion of reviewing lower court logic.

Numéro de cause Ordinanza — n. 23280/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical and failed to properly evaluate evidence regarding fraud and intermediation. The court rejected this, citing the strict preclusion rule that prevents the Supreme Court from re-evaluating the factual findings or logical consistency of the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; The Supreme Court of Cassation cannot review the logical consistency or factual evaluation of the lower court's decision, as such review is strictly precluded by law.

Mots-clés

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preclusion of review lack of admissibility logical consistency factual evaluation Supreme Court limits escroquerie à l'assurance falsification de marchandises classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Art. 360, n. 3 c.p.p.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Texte complet

posto da: CHARRIER LUCA nato a ROMA il 26/11/1971 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca rrier, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, e che propone una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pag. 10 con riferimento, rispettivamente, all'inconsistenza della tesi per la quale la condotta del ricorrente sarebbe consistita in una mera attività di intermediazione; all'attendibilità del teste Cau e delle sue dichiarazioni, in relazione alle quali non sarebbe stata presentata alcuna censura in appello con specifici motivi, nonché all'affidamento di costui nella finalizzazione dell'acquisto dell'autovettura; e pagg. 11-12 sul dolo di truffa, emergente dalla condotta decettiva del ricorrente consistita nella creazione di un'artificiosa impalcatura contrattuale tale da farlo apparire intermediario di una trattativa di acquisto ; in realtà inesistente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M