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Ordinanza — n. 23205/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific criticism of Tribunal's reasoning.

Numéro de cause Ordinanza — n. 23205/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the revocation of a probationary placement inadmissible. The Tribunal of Surveillance had revoked the measure because the defendant was found with drugs in a manner indicating continued criminal intent. The Court rejected the appeal because it failed to provide specific criticism of the Tribunal's legal arguments, rendering it merely a reiteration of issues already examined.

Regeste Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not contain specific criticism of the lower court's reasoning, but merely reiterates arguments already examined.

Mots-clés

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inadmissible appeal lack of specific criticism probationary placement revocation drug possession evidence Cassation procedural rules évaluation de la réinsertion réintégration dans un établissement mesure d'ordre professionnel

Dispositions légales citées

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Art. 366 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
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Texte complet

Tribunale di sorveglianza di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diPalermo ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova in atto neiconfronti del condannato, concessa con provvedimento del 30 gennaio 2025.Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (violazione di legge quanto ai presupposti della revocacon efficacia retroattiva e vizio di motivazione) è inammissibile perchériproduttivo di profili di censura già vagliati dal Tribunale di sorveglianza conmotivazione sorretta da ineccepibile argomentazione giuridica e non scanditi daspecifica critica delle argomentazioni medesime, oltre che manifestamenteinfondato, tenuto conto che il lamentato difetto di motivazione non si riscontradalla lettura del completo provvedimento impugnato.Rilevato, infatti, che l’ordinanza (v. p.

1) valorizza la circostanza che lostupefacente è stato trovato al momento dell'arresto del condannato, giàsuddiviso in dosi, allocato su un banchetto, nonché segnala il reperimento di altripacchetti di stupefacente non suddivisi, un bilancino e delle piantine conabbondanti inflorescenze, oggetti reputati con ragionamento ineccepibileespressione, non solo di violazione delle prescrizioni, ma anche dellarealizzazione di reato, analogo peraltro a quelli che in passato aveva condotto acondanna definitiva; di qui la coerente ritenuta assoluta inadeguatezza di ognitrattamento extra murario.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi