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Ordinanza — n. 22570/2026 — snpen Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed because suspended sentence plus new penalty exceeds two-year statutory limit for conditional suspension.

Numéro de cause Ordinanza — n. 22570/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a conditional suspension of the two-year prison sentence for fraudulent bankruptcy, but the court found the total sentence duration, including a previously suspended term, exceeded the maximum allowable limit. Consequently, the statutory bar prevented the second suspension, rendering the appeal's sole ground legally unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 172 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The conditional suspension of a sentence is denied when the cumulative duration of the applied penalty and any previously suspended detention exceeds the two-year statutory maximum, rendering the request for suspension inadmissible.

Mots-clés

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conditional sentence suspension fraudulent bankruptcy statutory penalty limit cumulative sentence duration criminal appeal inadmissibility prison term calculation penal precedent evaluation banqueroute frauduleuse

Dispositions légales citées

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Art. 172 cod. pen.
Art. 163 cod. pen.
è inconferente sia perché quella pena non doveva essere eseguita, sia perché una eventuale estinzione della pena assume valenza ai fini dell'art. 163 cod. pen.; va aggiunto che neppure rileva che il precedente penale sia ancorato a una pronuncia ex art.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen.; va aggiunto che neppure rileva che il precedente penale sia ancorato a una pronuncia ex art. 444 cod.
Art. 445, comma 2 cod. proc. pen.
dato che: "Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod.
art. 172 cod. pen
art. 163 cod. pen
è inconferente sia perché quella pena non doveva essere eseguita, sia perché una eventuale estinzione della pena assume valenza ai fini dell'art. 163 cod. pen.; va aggiunto che neppure rileva che il precedente penale sia ancorato a una pronuncia ex art.
art. 444 cod. proc. pen
pen.; va aggiunto che neppure rileva che il precedente penale sia ancorato a una pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen.

Jurisprudence citée

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Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377
pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377 - 01);
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Texte complet

nato a PAVIA il 08/11/1970 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputato Gavoni Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo B1); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, dato che, come rileva la Corte distrettuale, ricorre , un ostacolo normativo alla seconda concessione: l'entità della pena applicata cumulata a quella detentiva precedentemente sospesa (mesi uno e giorni dieci di reclusione) supera il limite massimo invalicabile dei due anni; peraltro, il richiamo all'art. 172 cod. pen.

è inconferente sia perché quella pena non doveva essere eseguita, sia perché una eventuale estinzione della pena assume valenza ai fini dell'art. 163 cod. pen.; va aggiunto che neppure rileva che il precedente penale sia ancorato a una pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. dato che: "Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377 - 01);

Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Mria Morosini Francesco C nanzi r DEPosl-nts-v; IN cAvi, cali\ 2.426 Fin