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Ordinanza — n. 22350/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived plea bargain reasons and sentencing determinations.

Numéro de cause Ordinanza — n. 22350/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared Luca Torre's cassation appeal inadmissible because it challenged waived plea bargain reasons and sentencing determinations. Torre had previously renounced specific grounds and agreed to the penalty, yet attempted to contest the appellate court's reasoning under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such grievances fall outside the scope of admissible appeals, as they do not address the formation of the party's will or the public prosecutor's consent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding plea bargains, only grievances concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent pronouncements are admissible, while waived reasons and sentencing determinations lacking illegality are excluded.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea bargain appeal waived grounds inadmissibility sentencing determinations public prosecutor consent cassation scope limits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 599-bis c.p.p.
a SAPRI il 23/05/1985 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Luca Torre ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di tu Appello di RTiTil I ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Calatabiano 30 maggio 2021.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
a SAPRI il 23/05/1985 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Luca Torre ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di tu Appello di RTiTil I ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M.

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Texte complet

a SAPRI il 23/05/1985 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Luca Torre ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di tu Appello di RTiTil I ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Calatabiano 30 maggio 2021. • Rilevato che il ricorrente censura la motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità, pur dopo aver rinunciato ai motivi e concordato la pena.

Il motivo è inammissibile. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M.

Rv. 278170). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M P.Q.M