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Ordinanza — n. 22342/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal sentence, upholding sentencing discretion and justification for elevated penalty.

Numéro de cause Ordinanza — n. 22342/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentencing reasoning was flawed. The appellant argued the penalty lacked proper motivation, but the court affirmed that sentencing discretion is broad unless the punishment is exceptionally high compared to the statutory range. The court found the sentence justified by the organized nature of the crime and the defendant's prior record, satisfying the requirement for adequate motivation.

Regeste Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: The sentencing judge's discretion regarding the severity of the penalty is broad, requiring only a reference to statutory criteria or the gravity of the offense, unless the sentence is exceptionally high relative to the statutory minimum, which then demands a specific and detailed explanation of the reasoning.

Mots-clés

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sentencing discretion penal motivation criminal appeal statutory minimum organized crime prior record Cassation inadmissibility adaptation de la peine

Dispositions légales citées

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Art. 133 cod. pen.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
del Tribunale di Roma, ha riqualificato il fatto a lui ascritto (commesso in Roma il 23 maggio 2025) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e eui-o 2000 di multa.
Art. 442 cod. proc. pen.
art. 442 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Jurisprudence citée

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243
o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243;
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).
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Texte complet

posto da: BEN MAATOUC DAVIDE (CUI: 04U6ERK) nato a ROMA il 28/02/1996 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Ben Maatoug Davide ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 1 dicembre 2025 che, in parziale riforma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma, ha riqualificato il fatto a lui ascritto (commesso in Roma il 23 maggio 2025) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e eui-o 2000 di multa.

Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). La Corte ha dato atto che la pena, sensibilmente superiore al minimo edittale, era giustificata dalle specifiche modalità del fatto connotato da organizzazione e professionalità, e dai precedenti penali dell'imputato, anche specifici, assolvendo all'onere di motivazione in materia adeguata. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M