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Ordinanza — n. 22324/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for exceeding scope of legality review regarding criminal conviction.

Numéro de cause Ordinanza — n. 22324/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of contestation exceeded the scope of a legality review. The defense argued for a re-evaluation of evidence regarding the defendant's claim of ignorance about citizenship income conditions, but the court found this to be a matter of merit. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's factual assessment fell outside the permissible boundaries of cassation review.

Regeste Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: Appeals must be limited to legality; arguments regarding the re-evaluation of evidence or merits are inadmissible.

Mots-clés

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inadmissibility appeal scope legality review merit evaluation criminal conviction evidence re-evaluation motifs de cassation motivation insuffisante des griefs constitutionnels recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 363 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Texte complet

IF nato il 25/05/1988 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 19 giugno 2025 che, in riforma della decisione assolutoria resa dal G.U.P. del Tribunale di Asti il 13 febbraio 2023, ha condannato Abdellatif Zehhaf alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26de1 2019; fatto commesso in Bra il 18 febbraio 2021.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali, nel ritenere penalmente rilevante il fatto per cui si procede, hanno adeguatamente spiegato le ragioni per le quali doveva ritenersi inescusabile l'(eventuale) errore dell'imputato circa l'insussistenza delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.MFittremorzta 4.