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Ordinanza — n. 22293/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of sentencing motivation as manifestly unfounded.

Numéro de cause Ordinanza — n. 22293/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Kamal Sitmi's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to provide reasons for the calculated penalty. The court found the sentencing rationale detailed and logical, citing mitigating factors such as the defendants' youth and the minor nature of the incident. Consequently, the appeal was dismissed, and Sitmi was ordered to pay court costs and a fine.

Regeste Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a criminal sentence is inadmissible if the lower court's reasoning is logically coherent and does not merely result in arbitrary discretion, as the supreme court cannot substitute its own assessment of proportionality.

Mots-clés

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criminal sentencing motivation lack of reasoning appeal proportionality review arbitrary discretion Cassazione inammissibile mode de calcul de l'amende fixation de peine des mineurs atténuation de la peine

Dispositions légales citées

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Jurisprudence citée

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Texte complet

d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Kamal Sitmi,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione inordine alla commisurazione della pena, per non aver espresso le ragioni di fatto poste allabase del calcolo sanzionatorio, è manifestamente infondato perché censura un vizio che nonemerge dal testo della motivazione che si articola, anzi, in passaggi logicamente lineari egiuridicamente corretti, non scrutinabili in questa sede, stante il principio per il quale nelgiudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);che la corte ha dettagliato la commisurazione della pena adducendo elementi divalutazione rilevanti, perspicuamente elencati a sostegno dell’applicazione delle circostanzemodo l’onere motivazionale a cui l’interprete soggiace nell’esercitare la propriadiscrezionalità sanzionatoria (si veda in particolare pag. 6 della sentenza ove il trattamentopiù mite viene giustificato dalla giovane età degli imputati, dalla modestia dell’episodio,dall’esiguo danno economico e dal contenuto pregiudizio fisico subito dalla persona offesa,nonché dalla ridotta capacità criminale dei ricorrenti);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI