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Ordinanza — n. 22283/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Court dismisses appeal as merely reiterative and proposes alternative reading of facts not permitted.

Numéro de cause Ordinanza — n. 22283/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere repetition of arguments already addressed in the appellate judgment. The appellant argued for a manifest illogical assessment of evidence regarding the appropriation charge under Article 646 of the Penal Code, but the court found this proposal constituted an impermissible alternative reading of the merits. Consequently, the court ruled that the lower court had adequately evaluated witness statements and the entire evidentiary compendium without logical flaws.

Regeste Legislator

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Art. 604 cod. proc. pen.; Art. 646 cod. pen.: An appeal based solely on the reiterative nature of complaints already disallowed in the appellate judgment is inadmissible, as proposing an alternative reading of the merits is not permitted before the Court of Cassazione.

Mots-clés

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reiterative appeal manifest illogicality alternative reading appropriation charge inadmissible appeal frais de véhicule à moteur pollution automobile instruction pénale pour abus de confiance

Dispositions légales citées

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Art. 604 cod. proc. pen.
Art. 646, comma primo e comma terzo, cod. pen.
art. 604 cod. proc. pen

Jurisprudence citée

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici manifesti e pertanto noncensurabili in questa sede (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
276970-01),risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita innanzi a questaCorte (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
Sez. 6, n.1270 del 20/11/2024
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Texte complet

E APPELLO SEZ.DIST. di Bolzanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Aldo Limoncelli,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio diresponsabilità per il reato di cui all’art. 646, comma primo e comma terzo, cod. pen., non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici manifesti e pertanto noncensurabili in questa sede (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01),risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita innanzi a questaCorte (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), tra l’altro caratterizzata da manifesta infondatezzaper aver censurato passaggi motivazionali della sentenza impugnata che tuttavia noncontengono vizi, avendo la corte d’appello adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testiescussi e l’intero compendio probatorio a fondamento dell’addebito (si vedano in particolarepagg. 7-8 della sentenza impugnata ove vengono esaminati gli elementi dai quali desumerel’avvenuto incasso da parte del ricorrente degli importi relativi alle autovetture realizzandol’interversio possessionis tipica della fattispecie appropriativa);che, peraltro, tanto la mancanza assoluta o la carenza di motivazione della sentenza diprimo grado non rientrano tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per iquali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere glicognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazionemancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez.6, n.1270 del 20/11/2024, dep. 2025, D., Rv. 287505 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI