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Ordinanza — n. 22267/2026 — snpen Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical argumentation flaws in the lower court's reasoning.

Numéro de cause Ordinanza — n. 22267/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for a violation of law regarding the characterization of the crime as robbery versus theft and a defect in reasoning under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning logically supported the finding of robbery based on the use of threats and violence to ensure escape, and thus no logical flaw existed.

Regeste Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning lacks a logical structure or contradicts itself, as the Supreme Court cannot verify the factual accuracy of the motivation.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility logical argumentation defect robbery versus theft Article 606 Code of Criminal Procedure lack of logical structure violation de domicile renvoi malgré risque de persécution expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazionegiuridica del fatto,sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazionegiuridica del fatto,sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,lett e) cod.
art. 628 cod. pen
vizio di motivazione in relazione alla responsabilità ex art. 628 cod. pen.;2.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Texte complet

lla Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Cristi Daniel Enache;consideratoche il primo ed il secondo motivo di ricorso, i quali deduconorispettivamente:1. vizio di motivazione in relazione alla responsabilità ex art. 628 cod. pen.;2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazionegiuridica del fatto,sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo dellasentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nelprovvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (nello specifico, dalla lettura dellamotivazione - da pagina 2 a pagina 5 - emerge come la Corte, con argomentazionepuntuale, valorizzi un compendio probatorio idoneo a fondare, oltre ogni ragionevole dubbio,l’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine alla rapina contestata,evidenziando altresì, con riferimento alla richiesta di riqualificazione del fatto in furto —affrontata a pagina 5 — la decisiva rilevanza della minaccia e della violenza poste in essereal fine di assicurarsi la fuga, elementi questi che risultano pienamente integrativi dellafattispecie di rapina impropria) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineatanell’art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI