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Ordinanza — n. 22187/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Court dismisses appeal against human trafficking conviction for transporting six Kurdish citizens illegally.

Numéro de cause Ordinanza — n. 22187/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Valeriu Midrigan inadmissible regarding his conviction for facilitating illegal entry. The court found the lower court's reasoning on the defendant's intent to be logically coherent and based on evidence such as chat logs and travel inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regeste Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely restate facts or challenge discretionary merit evaluations without demonstrating logical error or arbitrariness.

Mots-clés

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human trafficking conviction illegal entry facilitation appeal inadmissibility discretionary merit review intent determination court costs award Cassazione Roma frais de mission, de transport et de logement

Dispositions légales citées

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
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Texte complet

ella Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Valeriu Midrigan ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Trieste ha confermato la sua condanna per il reato difavoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato di sei cittadini curdi chetrasportava a bordo di un’autovettura nella sua disponibilità; rilevato che è inammissibile il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamental’omessa motivazione sul dolo, poiché la Corte di appello ha escluso l’ipotesi della buonafede e dell’inconsapevolezza dell’illiceità del trasporto umano sulla base di una motivazionelogicamente coerente e aderente alle risultanze in atti, valorizzando per un verso lacircostanza dell’implausibilità della tesi secondo cui l’imputato aveva affrontato un viaggio diottocento chilometri, impiegando due giorni e sopportando il costo dell’autostrada edell’albergo, per fare una cortesia a una persona sconosciuta e, per altro verso, il contenutodelle conversazioni via chat rilevate sul telefono cellulare dell’imputato, da cui emergono gliaccordi con tale Andrei che aveva prenotato il mezzo di trasporto con il nome di Midrigan, ilsollecito fatto da quest’ultimo, infine l’invio del video attestante l’arrivo dei clandestini alconfine italiano; ritenuto che il ricorrente – a fronte di tale motivazione – svolge censure interamenteversate in fatto e volte a sollecitare questa Corte a una non consentita rilettura dellerisultanze di prova;considerato – quanto al secondo motivo – che le sentenze di merito hannoesaurientemente motivato in ordine all’assenza di indici giustificativi favorevoli e taliargomentazioni costituiscono la ragione e segnano al tempo stesso il limite, di siffattoriconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involgel’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01;

Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017,Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficientecomplessiva illustrazione che ha valorizzato la particolare intensità del dolo e la precedentecondanna risultante dal certificato del casellario giudiziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE