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Ordinanza — n. 21968/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian court dismisses appeal against prison custody revocation due to lack of specific reasoning correlation.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21968/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the revocation of probation inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate his rehabilitation progress or correctly identify the specific crime basis for the measure. The court rejected these claims, ruling that the original decision contained sufficient reasoning regarding the detainee's continued ties to organized crime and non-genuine adherence to recovery programs, thereby rendering the appeal's specific grievances generic and lacking the required correlation with the lower court's actual findings.

Regeste Legislator

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not correspond to the specific reasons given by the lower court for the decision, resulting in a generic review that fails to address the actual reasoning provided.

Mots-clés

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inadmissible appeal lack of specific reasoning correlation of grounds probation revocation genericity of complaint procedural costs organized crime ties révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
259456 – 01).La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Art. 47 Ord. pen.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato articolando tre motivi didoglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli art. 47 e 51 ter Ord.
Art. 51 ter Ord. pen.
cod.pen.Il Tribunale non avrebbe in buona sostanza, fatto corretta applicazione dell’art. 51 terOrd.
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 678 cod. proc. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
art. 416 bis cod.pen
art. 390 cod. pen
in luogo del delitto di cui all’art. 390 cod.
art. 616 c.p

Jurisprudence citée

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Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456
Sez. 5, n. 28011/2013
e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n.
Sez. 6, n. 22445/2009
Sez. 5, n. 11933/2005
Sez. 4, n. 15497/2002
Sez. 5, n. 2896/1999
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Sez.6, n.22445/2009
28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n.
Sez.5, n. 11933/2005
28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n.
Sez.4, n. 15497/2002
11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez.
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Texte complet

26 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con provvedimento in data 15 gennaio2026 ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a Marioalla misura della custodia cautelare in carcere - poi affievolita in quella degli arrestidomiciliari dal Tribunale del riesame - in quanto indiziato dei reati di cui all’art. 416 bis cod.pen. e 629 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato articolando tre motivi didoglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli art. 47 e 51 ter Ord. pen.La revoca ex tunc della misura è determinata unicamente dal fatto della applicazionedella misura cautelare senza alcuna valutazione circa il percorso intrapreso fino a quelmomento dal detenuto; tale valutazione non si è raffrontata con la decisione del Tribunaledel riesame che ha affievolito la misura escludendo l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1. cod.pen.Il Tribunale non avrebbe in buona sostanza, fatto corretta applicazione dell’art. 51 terOrd. pen.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt, 666, 678 e 125 cod. proc. pen.Il Magistrato di sorveglianza nel decreto di sospensione ha fatto erroneo riferito ai reatidi cui agli art. 416 bis e 629 cod. pen. in luogo del delitto di cui all’art. 390 cod. pen.Nessun rilievo è poi stato all’ordinanza del Tribunale del Riesame e non è stata valutatala possibilità di proseguire con altra misura ovvero con maggiori prescrizioni, né è stata dataprecisa risposta alla richiesta di sostituire l’affidamento in prova con a detenzionedomiciliare.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.Il Tribunale puntualizza che la misura cautelare è stata emessa per il solo delitto di cuiall’art. 390 cod. pen., che è stata esclusa l’aggravante della mafiosità, che è stata attenuatala misura a che ciononostante il giudizio di pericolosità del condannato non è stato rivalutato.3.

Il difensore ha depositato memoria in data 28 aprile 2026 richiedendo la rimessionead altra sezione e l’accoglimento dei motivi di ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.La motivazione posta a base della revoca della misura alternativa rende ampia ragionedi tale decisione, in ragione della misura cautelare applicata per il titolo di reato corretto, edella valutazione sottesa circa la non genuina adesione al programma di recupero, stante ilmantenimento di rapporti con la criminalità organizzata di appartenenza, nonostante,appunto la misura in atto e la carcerazione scontata.Nonostante tale perspicua motivazione il ricorrente lamenta l’omessa valutazione dielemnti che, al contrario, dalla lettura del provvedimento risultano valutati e ponderati,pertanto i motivi proposti nel ricorso sono aspecifici, poichè nel giudizio di cassazionecostituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentativedella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così inmotivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01).La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett.

e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).Correlativamente il Tribunale esamina anche la concedibilità di misure più restrittive eritiene, in una legittima ponderazione degli interessi in gioco, che prevalga la necessità dicontenere la pericolosità sociale del Filippelli revocando la misura alternativa.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani