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Ordinanza — n. 21965/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of novelty under bis in idem principle.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21965/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible as a mere repetition of a previously rejected request. The convicted party argued that applying Article 162 ter of the Criminal Code violated equality and fair trial principles. The court ruled that the procedural preclusion rule against bis in idem applies in execution proceedings, rendering the new request inadmissible without novel elements.

Regeste Legislator

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Art. 666 comma 2 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The principle of preclusion derived from the prohibition of bis in idem applies in execution proceedings, requiring the judge to declare inadmissible requests that constitute mere repetitions of previously rejected ones based on identical elements.

Mots-clés

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bis in idem principle procedural preclusion execution proceedings lack of novelty Article 162 ter repetition of request inadmissibility récidive d'infraction

Dispositions légales citées

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Art. 666 comma 2 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 2 Cost.
Art. 3 Cost.
Art. 13 Ord. en.
Art. 111 Cost.
in relazioneall’art. 111 Cost.La mancata applicazione dell’istituto in oggetto costituirebbe a parere del ricorrente,una patente violazione del principio del giusto processo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Art. 162 ter cod. pen.
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con il provvedimento indata 22 dicembre 2025 ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza depositata nell’interesse diMarotta Silvana ed avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 162 ter cod.
art. 162 ter cod. pen
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con il provvedimento indata 22 dicembre 2025 ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza depositata nell’interesse diMarotta Silvana ed avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 162 ter cod. pen.
art. 111 Cost
in relazioneall’art. 111 Cost.La mancata applicazione dell’istituto in oggetto costituirebbe a parere del ricorrente,una patente violazione del principio del giusto processo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
art. 616 c.p

Jurisprudence citée

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Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009
(Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, P.m.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Texte complet

ORTE APPELLO SEZ.DIST. di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con il provvedimento indata 22 dicembre 2025 ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza depositata nell’interesse diMarotta Silvana ed avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 162 ter cod. pen. ai fatti di cuialla sentenza di condanna della medesima alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e700 euro di multa per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen., ciò in quanto analogaistanza era stata presentata al medesimo ufficio e già dichiarata inammissibile.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 2 e 3 Cost e 13 Ord. en inrelazione all’art. 162 ter cod. pen.Secondo il ricorrente negare l’applicabilità dell’istituto in oggetto alla fase esecutivaviola il principio di uguaglianza ed è in contrasto con la ratio della riforma che la haintrodotta, tesa ad estendere gli istituti che favoriscono un reinserimento individuale.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 162 ter cod. pen. in relazioneall’art. 111 Cost.La mancata applicazione dell’istituto in oggetto costituirebbe a parere del ricorrente,una patente violazione del principio del giusto processo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il provvedimento impugnato ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art.666 comma 2 cod. proc. pen de plano, in quanto la ha ritenuta mera reiterazione, senzaalcun elemento di novità, di precedente analoga istanza rigettata e ciò in perfetta adesione alcostante insegnamento di questa Corte, secondo cui il principio della preclusioneprocessuale derivante dal divieto di "bis in idem", opera anche in sede esecutiva,iscrivendosi in esso la regola che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarareinammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata suimedesimi elementi. (Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, P.m. in proc. anello, Rv. 242533 - 01).Su questo punto che costituisce la motivazione del provvedimento, il ricorrente nulla haargomentato, limitandosi a contestare la decisione presa nel precedente provvedimento, nonimpugnato.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani