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Ordinanza — n. 21960/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian court dismisses appeal for genericity and lack of specific response to lower court's reasoning.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21960/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the genericity of the arguments and their lack of specific response to the lower court's reasoning. The appellant merely repeated grievances already rejected by the Court of Appeal of Bologna regarding the conviction for carrying knives without justification. The court ruled that such arguments fail to meet the strict requirements for cassation under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already dismissed by the appellate court without providing a specific, contrasting argument that addresses the reasons given by the lower court.

Mots-clés

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genericity of appeal lack of specific response reiteration of grievances cassation inadmissibility Code of Criminal Procedure motivation vices legal certainty cas bénin

Dispositions légales citées

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Art. 4 comma 3 l. 110/75
e vizio dimotivazione.La Corte non avrebbe fornito una motivazione soddisfacente in punto al mancatoriconoscimento della causa di esclusione della punibilità non avendo la Corte valutato tutte lecircostanze della condotta.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 4 comma 3 l.
Art. 131 bis cod. pen.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen.
art. 616 c.p

Jurisprudence citée

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Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem
Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv.
Sez. 5, n. 28011/2013
e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n.
Sez. 6, n. 22445/2009
Sez. 5, n. 11933/2005
Sez. 4, n. 15497/2002
Sez. 5, n. 2896/1999
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Sez.6, n.22445/2009
28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n.
Sez.5, n. 11933/2005
28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n.
Sez.4, n. 15497/2002
11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez.
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Texte complet

d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 23 settembre 2025 haconfermato la condanna di Alì Mohamed alla pena di mesi tre di arresto e 1500 euro diammenda per il reato di porto ingiustificato di due coltelli, qualificati come strumenti da puntao da tagli atti ad offendere.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e vizio dimotivazione.La Corte non avrebbe fornito una motivazione soddisfacente in punto al mancatoriconoscimento della causa di esclusione della punibilità non avendo la Corte valutato tutte lecircostanze della condotta.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 4 comma 3 l. 110/75, pergenericità della motivazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett.

e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).I motivi di ricorso sono mere riproposizioni dei motivi di gravame cui la Corte ha datoampio spazio e che ha motivatamente respinto; con tali argomentazioni il ricorrente non haistituito alcun proficuo riscontro, non confrontandosi con le medesime e non fornendo alcunadeduzione ulteriore atta a superarle.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani