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Ordinanza — n. 21795/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural prescription timing and improper re-evaluation of evidence.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21795/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court improperly re-evaluated testimonial evidence. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the court found the appellate court's global assessment of all evidence was not subject to re-examination. Furthermore, the prescription defense was rejected because the crime's statute of limitations would not expire until November 2026, following the specific suspension period established by the 2017 reform.

Regeste Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the global assessment of evidence made by the Court of Appeal, and a prescription defense is inadmissible if the limitation period has not yet matured according to the applicable reform.

Mots-clés

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statute of limitations prescription defense re-evaluation of evidence global assessment of proof Riforma Orlando inadmissibility of appeal testimonial evidence contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Art. 337 cod. pen.
39841/2025 Iordache OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
I. 23 giugno 2017, n. 103
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto la stessa, in ragione della sospensione di anni 1 e mesi 6 prevista dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd.
art. 337 cod. pen
39841/2025 Iordache OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Texte complet

posto da: IORDACHE FLORIN nato il 22/07/1976 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39841/2025 Iordache OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 29 aprile 2026; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, attinente al vizio di motivazione circa la valutazione di prove testimoniale asseritamente decisive, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto la stessa, in ragione della sospensione di anni 1 e mesi 6 prevista dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. Riforma Orlando), risulta maturare il 26/11/2026; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M