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Ordinanza — n. 21790/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for threats and fraud, rejecting all procedural and substantive grounds.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21790/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crimes of threats, fraud, and extortion. The appellant argued for a retrial, lack of multiple victims, and insufficient fear generation, but the court found these claims unsupported by the record. Consequently, the decision was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regeste Legislator

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Art. 603 c.p.p.; Art. 341-bis c.p.; Art. 612 c.p.; Art. 517 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible when the grounds raised regarding procedural vices, constitutive elements of the crime, or sentencing excessiveness are manifestly unfounded and lack any factual or legal basis.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility threats and extortion conviction lack of multiple victims fear generation assessment court costs liability audience d'administration des preuves renonciation aux débats publics contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Art. 603 c.p.p.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 20 aprile 2026, con cui si ribadiscono tutte le dette doglianze; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 cod.
Art. 341-bis c.p.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, attinente all'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 341-bis cod.
Art. 612 c.p.
5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che sostiene l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 612 cod.
Art. 517 c.p.p.
art. 603 cod. proc. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 20 aprile 2026, con cui si ribadiscono tutte le dette doglianze; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 cod.
art. 341-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, attinente all'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 341-bis cod.
art. 612 cod. pen
5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che sostiene l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 612 cod.
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Texte complet

posto da: TIVADAR OANA ALEXANDRA nato il 24/09/1991 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39814/2025 Tivadar OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 81, 612, comma 2 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 20 aprile 2026, con cui si ribadiscono tutte le dette doglianze; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto l'escussione testimoniale richiesta è stata ritenuta superflua dalla Corte territoriale con motivazione immune da censure (pag. 5 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, attinente all'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 341-bis cod. pen., e in particolare alla mancanza cel requisito della presenza di più persone, è a sua volta manifestamente infondato poiché la Corte d'appello, nei censurare analoga doglianza, ha correttamente dato atto dei terzi presenti ai fatti contestati alla ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che sostiene l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 612 cod. pen., e nello specifico l'inidoneità della minaccia a ingenerare timore nella persona offesa, è altresì manifestamente infondato in quanto la capacità concreta a ingenerare timore emerge chiaramente dal tenore delle frasi pronunciate dalla ricorrente contro gli ufficiali;

Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si sostiene il difetto di imputabilità della ricorrente per un'asserita alterazione del suo stato psico-fisico, è parimenti manifestamente infondato alla luce dei rilievi svolti sul punto dalla Corte d'appello, con motivazione completa e immune da censure (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, è meramente reiterativo di analogo motivo d'appello, già vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche e puntuali (pag. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M