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Ordinanza — n. 21761/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of proof regarding objective elements of the crime of resistance.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21761/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was based on a generic argument lacking specific proof. The appellant challenged the lower court's finding that the defendant committed the crime of resistance by kicking and shoving an officer to escape. The court ruled that the trial judges correctly identified these acts as constituting the crime under Article 337 of the Penal Code, rejecting the claim of passive resistance.

Regeste Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the absence of proof regarding the objective elements of a crime without providing specific arguments or evidence to contradict the trial court's legally sound findings.

Mots-clés

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inadmissible appeal crime of resistance lack of specific proof objective elements Article 337 Penal Code Article 616 procedural law generic argument rejection infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Art. 337 cod. pen.
5 della sentenza), atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e non anche la resistenza passiva, diversamente da quanto genericamente rappresentato dal ricorso.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
5 della sentenza), atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Texte complet

(CUI 05FXMHL) nato il 23/01/1997 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;82/RG. 39511

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Harchoui Khalid avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa con il rito abbreviato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo inammissibile perché genericamente pone il tema dell'assenza di prove circa l'elemento oggettivo del reato di resistenza che i Giudici di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, ha ravvisato nella cnr e nell'annotazione di servizio che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta dall'imputato consistente nello scalciare e spintonare l'operante per darsi alla fuga (pag. 5 della sentenza), atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e non anche la resistenza passiva, diversamente da quanto genericamente rappresentato dal ricorso. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M