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Ordinanza — n. 21760/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for non-legal grounds regarding sentencing and conduct description.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21760/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under the law in a legality proceeding. The appellant argued against the description of his conduct and the severity of the punishment, while the lower court emphasized the specific dangerous acts committed. The supreme court rejected these arguments as generic and outside the scope of review for legal errors.

Regeste Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals in legality proceedings must be based on legal errors; generic complaints regarding sentencing discretion or factual descriptions of conduct do not constitute admissible grounds for cassation.

Mots-clés

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legality proceeding inadmissible appeal sentencing discretion criminal conduct recidivism recognition menace en droit pénal sanction pénale peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Art. 616 cod. proc. pen.
e circa l'assenza di elementi favorevoli per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
7-8 della maggiore pericolosità delle condotte accertate ai fini del riconoscimento della recidiva contestata e nel pieno esercizio della propria discrezionalità ha motivato circa la congruità della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
7-8 della maggiore pericolosità delle condotte accertate ai fini del riconoscimento della recidiva contestata e nel pieno esercizio della propria discrezionalità ha motivato circa la congruità della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
e circa l'assenza di elementi favorevoli per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Texte complet

posto da: ZAKRAOU MOHAMED nato il 01/04/1997 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;n. 81/Rg 39508

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Zakraou avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per diversi delitti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza alle pagine 6- 7 ha dato conto del concreto comportamento tenuto dall'imputato, costituito da un' eclatante valenza minatoria qual essersi cosparso d'olio, inondandone anche la cella, e brandendo il fornello del gas per dare fuoco a se stesso e agli agenti, condotte non ridimensionabile a mera "maleducazione", ma costitutive del delitto contestato;

I motivi di ricorso relative al trattamento punitivo sono generici in quanto la sentenza impugnata, richiamando quella di primo grado con cui costituisce un unicum, ha dato conto alle pagg. 7-8 della maggiore pericolosità delle condotte accertate ai fini del riconoscimento della recidiva contestata e nel pieno esercizio della propria discrezionalità ha motivato circa la congruità della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e circa l'assenza di elementi favorevoli per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MIN C 12 ii2026