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Ordinanza — n. 21713/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for insufficient sentencing justification regarding non-occasional conduct criteria.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21713/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's sentence of two years and six months imprisonment. The appellant argued that the sentencing lacked specific criteria and failed to distinguish between base and aggravated scenarios for non-occasional conduct. The court rejected this, noting the lower court explicitly considered the non-occasional nature of the offense and that the imposed penalty was significantly below the statutory median, thus not requiring further detailed justification under Article 133 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: A sentence below the median statutory range does not require specific justification regarding subjective and objective criteria.

Mots-clés

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sentencing justification non-occasional conduct median statutory range appeal inadmissibility Article 133 Penal Code proportionality principle criminal liability adaptation de la peine

Dispositions légales citées

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
d.l. 15 settembre 2023, n. 123
73 dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv.
I. 13 novembre 2023, n. 159
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Jurisprudence citée

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Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv.
Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, non mass.;
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013
276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv.
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Texte complet

nato a CAPPELLE SUL TAVO il 17/08/1965 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Dino Mutignani ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 7 ottobre 2025, che in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 20 marzo 2025, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso il 15 gennaio 2025), rideterminando la pena finale in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa; letta la memoria dell'Avv.

Carlo di Mascio, nell'interesse del ricorrente; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, avvenuta senza indicazione dei criteri adottati, al punto che non è nemmeno possibile stabilire se è stata ritenuta l'ipotesi base o quella aggravata dal carattere non occasionale della condotta; posto che, procedendosi per una condotta commessa il 15 gennaio 2025, occorre necessariamente far riferimento, per determinare la pena edittale applicabile, alle modifiche introdotte al predetto art. 73 dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con mod. dalla I. 13 novembre 2023, n. 159; considerato che con tali disposizioni il massimo edittale è stato elevato ad anni 5 di reclusione (fermo restando il minimo, fissato in 6 mesi), mentre nell'ipotesi in cui la condotta riveste carattere non occasionale, la forbice edittale è compresa tra 18 mesi e 5 anni; ritenuto che dall'esame della sentenza impugnata emergono chiari riferimenti al carattere non occasionale della condotta (pp. 4 e 5), e che pertanto la pena base, fissata in anni 2 e 3 mesi di reclusione, risulta essere significativamente inferiore al medio edittale; ritenuto che, analogamente, anche ove non si tenesse in considerazione il carattere non occasionale della condotta, il medio edittale verrebbe a coincidere con la pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione; considerato che per pacifico principio giurisprudenziale, la media edittale deve essere calcolata dividendo per due la differenza tra minimo e massimo edittale e 2sommando il risultato al minimo (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01;

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01); rilevato che, nella specie, il medio edittale deve quindi essere determinato, per la pena detentiva, in anni 3 e mesi 3; posto che, essendo la pena base determinata in misura comunque inferiore al "medio edittale", questa Corte ha già precisato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, non mass.;

Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153 - 01); ritenuto che la sentenza impugnata richiama anche la presenza di precedenti specifici ed alla professionalità dimostrata nel portare avanti l'attività illecita (p. 5); considerato che, in ogni caso, il ricorrente neppure indica le ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad un trattamento sanzionatorio più mite; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. P.Q.M