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Ordinanza — n. 21439/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing mitigation due to lack of positive elements and prior criminal record.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21439/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal by Ciro Campanile inadmissible, ruling that the lower court's reasoning on sentencing mitigation was appropriate and logical. The appellate court correctly found no positive elements to support the requested generic mitigation, noting the defendant's criminal biography and a prior conviction that showed no beneficial effect on his lifestyle. Consequently, the court upheld the original decision as a non-arbitrary merit evaluation that is unreviewable in cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 616 c.p.p.; The cassation court cannot review the substantive merit of a sentencing decision if the lower court provided appropriate and logical reasoning regarding the absence of elements for mitigation, especially when the defendant's criminal history demonstrates a lack of reform.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal sentencing mitigation generic mitigation criminal biography cassation review prior conviction procedural outcome

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Texte complet

a FOGGIA il 15/05/2002 avverso la sentenza del 28/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Ciro Campanile è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata e non illogica motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al giudizio in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. I giudici di merito hanno motivatamente argomentato nel senso della assenza di elementi positivi ai quali ancorare il richiesto riconoscimento dell'attenuante invocata, anche in considerazione della biografia criminale del prevenuto, nei cui confronti sussiste un precedente specifico che evidenzia come la precedente condanna non abbia dispiegato alcun effetto utile che potesse orientare ad un cambiamento nello stile di vita; anzi, l'imputato ha realizzato condotte ben più trasgressive e preoccupanti, rendendo insostenibile la concessione dell'attenuante in questione.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M