Legislator Jurisprudence & Législation
Ordinanza — n. 21429/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal as reiterative and oversteps by reviewing fact-finding and evidence evaluation by trial court.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21429/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it reiterated arguments from the second instance and contained impermissible criticisms of the trial court's fact-finding and evidence evaluation. The trial judges properly assessed the subjective element of the crime, finding only general intent and excluding negligence due to the applicant's failure to verify income data, while also rejecting the claim of non-punishability under Article 131-bis. Consequently, the applicant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in the Court of Cassation cannot reiterate grounds from lower courts or criticize the evaluation of facts and evidence, which remains the exclusive competence of the trial judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
reiterative appeal Court of Cassation fact-finding review subjective element non-punishability clause

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 95 d.P.R. 115/2002
Art. 131-bis cod. pen.
Con riferimento al diniego dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 95 d.P.R. 115/2002
art. 131-bis cod. pen
Con riferimento al diniego dell'art. 131-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Texte complet

to a PALERMO il 20/07/1992 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Giammarco Alletto avverso la sentenza 'in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato oggetto di imputazione. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha correttamente osservato che per l'affermazione della responsabilità sia sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, ritenendo e congruamente argomentando che nel caso in esame all'imputato non possa essere ascrivibile quale elemento soggettivo la colpa, non essendosi quest'ultimo interessato a verificare la situazione reddituale dichiarata e presentata per l'ammissione al beneficio desiderato.

Con riferimento al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., i giudici di merito hanno adeguatamente motivato ritenendo che quanto alla complessiva portata del fatto, tenuto conto del notevole scollamento tra il reddito effettivo del nucleo familiare e quello dichiarato, la condotta denotasse una gravità tale da doversi escludere la possibilità di applicare la causa di non punibilità invocata. Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, non avendo i giudicanti riscontrato ragioni di meritevolezza idonee a giustificare tale attenuante.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MIN A 10 G)I U 2026 io G Sa#'1ti£ C