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Ordinanza — n. 21428/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed because defendant personally signed the appeal, violating mandatory defense attorney signature rules.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21428/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition, violating the mandatory requirement for defense attorney signatures. Although the defendant argued this change infringed constitutional rights and ECHR protections, the court upheld the legislative discretion to require technical representation for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regeste Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The requirement that cassation appeals be signed by a registered defense attorney is a valid legislative measure that does not infringe upon the right to defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
cassation appeal inadmissibility defense attorney signature requirement personal appeal prohibition constitutional complaint rejection procedural representation rules

Dispositions légales citées

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Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n.
Art. 613 cod. proc. pen.
Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Art. 24, 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017

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Texte complet

in Gabon il 06/06/1987 avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di Torino. Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Capi, Lass ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna, in esito al giudizio abbreviato, emessa dal Gip del Tribunale locale, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto cocaina confezionata in complessivi otto ovuli, per un totale di 1 grammo.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, può essere dichiarata de plano. In seguito alle modifiche apportate da detta legge, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cortedi Cassazione e non è più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l'indicazione di alcuna specifica censura.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M