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Ordinanza — n. 21414/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's denial of generic mitigating circumstances due to lack of evidence.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21414/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed Monia Alessia Rinaldi's appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court correctly denied them due to the absence of positive evidence regarding her repentance. The Supreme Court upheld this decision, noting that implicit reasoning based on Article 133 of the Penal Code is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.

Regeste Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Statutory provisions on sentencing and procedural costs; The court holds that sentencing determinations based on implicit reasoning under Article 133 are reviewable only if arbitrary or illogical, and appeals must be dismissed when the lower court's reasoning is sound and evidence-based.

Mots-clés

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generic mitigating circumstances implicit reasoning sentencing guidelines procedural costs lack of repentance evidence

Dispositions légales citées

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Art. 133 cod. pen.
211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Jurisprudence citée

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Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan
motivazione implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv.
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale
275057 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120
256201 - 01; Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.

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Texte complet

posto da: RINALDI MONIA ALESSIA nato a BOLOGNA il 24/10/1975 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Monia Alessia Rinaldi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.

È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui le attenuanti generiche sono state negate in ragione, essenzialmente, dell'assenza di elementi positivi in tal senso valutabili, non avendo fra l'altro l'imputata mostrato alcun segno di resipiscenza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M)E PflS TATonatdfl4Ferranti IN C il FUrfe: i O( kettzi