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Ordinanza — n. 21413/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of arbitrary reasoning despite implicit motivation.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21413/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Corte di Cassazione dismissed Nija Abdelmajid's appeal against the Bologna Court of Appeal's criminal sentence. The appellant argued for a review of the sentencing, but the court found the lower court's decision sufficiently motivated under Italian law. The Supreme Court ruled that sentencing based on prior records, crime intensity, and lack of remorse is not arbitrary and thus not subject to cassation review.

Regeste Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Sentencing determinations based on statutory criteria are not subject to cassation review unless they result from mere arbitrariness or illogical reasoning.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal sentencing arbitrary reasoning implicit motivation cassation review penal code provisions procedural costs sentencing guidelines

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 133 cod. pen.
211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Jurisprudence citée

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Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan
motivazione implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv.
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale
275057 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120
256201 - 01; Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.

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Texte complet

posto da: NIJA ABDELMAJID nato il 10/09/1985 avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Nija Abdelmajid avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.

È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la pena è stata determinata avuto riguardo ai precedenti penali, alle modalità del fatto, all'intensità del dolo e all'assenza di qualsivoglia concreta resipiscenza da parte del prevenuto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M